Imu: la scadenza è il 16 giugno

La prima (o unica) rata dell’IMU dovuta per l’anno in corso, ad eccezione di determinati immobili, deve essere pagata entro il 16 giugno 2017 — ricorda il sito Mondoprofessionisti.eu — sulla base delle aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni per l’anno 2015. Tenendo presente che, nei casi in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2017, il contribuente potrà (non vi è obbligo, è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2017 anche per il pagamento della prima rata 2017. Tenendo presente, comunque, che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2017 fino al 14 ottobre 2017. Come è noto, dal 1° gennaio 2014 l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. Si ricorda che per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo. Rimangono soggette ad IMU, ancorché abitazioni principali, i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comprese le pertinenze), per meglio dire le abitazioni signorili, le ville, i castelli e gli immobili di pregio; per le abitazioni principali “di lusso” anche per il 2016 continua a trovare applicazione la detrazione di Euro 200. Inoltre, nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Invece, è stato soppresso il riferimento alla maggiorazione di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale. Il Comune con proprio regolamento può assimilare all’“abitazione principale” l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata e si applica limitatamente ad un solo immobile.

 

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